L’INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, persegue una pluralità di obiettivi: ridurre il fenomeno infortunistico; assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio; garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. L’assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dalla attività lavorativa. L’assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente ai danni subiti dai propri dipendenti. La tutela nei confronti dei lavoratori, anche a seguito delle recenti innovazioni normative, ha assunto sempre più le caratteristiche di sistema integrato di tutela, che va dagli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, alle prestazioni sanitarie ed economiche, alle cure, riabilitazione e reinserimento nella vita sociale e lavorativa nei confronti di coloro che hanno già subito danni fisici a seguito di infortunio o malattia professionale. Allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico l’INAIL realizza inoltre importanti iniziative mirate al monitoraggio continuo dell’andamento dell’occupazione e degli infortuni, alla formazione e consulenza alle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al finanziamento imprese che investono in sicurezza.
L’INAIL tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dall’attività lavorativa ed esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o, se occorre, in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.
Per ogni richiesta del datore di lavoro di apertura di una posizione assicurativa la Sede INAIL rilascia un certificato di assicurazione (o polizza assicurativa).
La Sede INAIL provvede all’invio della polizza direttamente al datore di lavoro nel giro di pochi giorni dalla denuncia di iscrizione.
Dal mese di novembre 2008 è stato adottato un nuovo certificato di assicurazione, realizzato dall’INAIL in collaborazione con esperti in materia di semplificazione del linguaggio amministrativo.
Ai criteri di semplificazione e trasparenza applicati per rendere più chiaro il documento si aggiunge anche la scelta di contenere le spese di spedizione del certificato
All’assicurazione sono tenuti tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose. Gli artigiani ed i lavoratori autonomi dell’agricoltura sono tenuti ad assicurare anche se stessi.
Sono ritenute rischiose:
* le attività svolte con macchine non mosse direttamente dal lavoratore, con apparecchi a pressione e con impianti elettrici o termici;
* le attività svolte in ambienti organizzati per opere e servizi in cui si fa uso di tali macchine;
* le attività complementari o sussidiarie alle attività rischiose.
Inoltre la legge indica specificamente un elenco di lavorazioni per le quali c’è una presunzione assoluta di rischio, ad esempio: lavori edili e stradali, esercizio di magazzini e depositi, nettezza urbana, vigilanza privata, trasporti, allestimento, prova o esecuzione di pubblici spettacoli, ecc..
Sono tutelati dall’INAIL tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, i medici esposti a RX, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa ed ai sensi degli artt. 4 e 6 del decreto legislativo n°38/2000 anche i soggetti appartenenti all’area dirigenziale e gli sportivi professionisti dipendenti.
Sono altresì tutelati gli artigiani ed i lavoratori autonomi dell’agricoltura nonché ai sensi dell’art. 5 del Decreto legislativo 38/2000, i lavoratori parasubordinati che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa.
Il rapporto assicurativo ha inizio con la denuncia all’INAIL dell’attività esercitata.
Il datore di lavoro, contestualmente all’inizio dell’attività, deve darne comunicazione all’INAIL.
Se, per la natura dei lavori o per l’urgenza del loro inizio, non è possibile fare la denuncia contestuale, la comunicazione può essere effettuata entro i 5 giorni successivi all’inizio delle attività, motivando il ritardo.
Dal 1° ottobre 2009 è operativa l’iscrizione all’INAIL mediante Comunicazione Unica di una nuova impresa.
La Comunicazione Unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese e, se sussistono i presupposti di legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
E’ esclusivamente telematica e coinvolge le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l’Agenzia delle Entrate, l’INAIL e l’INPS.
Per quanto riguarda l’INAIL, la comunicazione unica consente di effettuare la denuncia di iscrizione (denuncia di esercizio con rilascio del codice cliente e numero PAT), le variazioni anagrafiche inerenti il codice ditta, le aperture e le cessazioni di PAT relative a nuove sedi di lavoro e la cessazione del codice ditta per cessazione attività. Da gennaio 2010 saranno operative anche le denunce di variazione e di cessazione. Sono escluse le variazioni inerenti il rischio assicurato ai sensi dell’applicazione delle Tariffe dei premi nonché i dati retributivi.
Infocamere ha predisposto un software gratuito denominato “ComUnica” che consente di compilare off line le denunce da trasmettere per via telematica all’Ufficio del registro delle imprese competente per territorio.
La Comunicazione è firmata digitalmente e richiede obbligatoriamente l’indicazione del domicilio di posta elettronica certificata dell’impresa (PEC).
Gli utenti di Comunicazione Unica sono le imprese e i loro intermediari (consulenti del lavoro, servizi istituiti da associazioni di categoria, ecc).
E’ previsto un periodo transitorio di sei mesi decorrenti dal 1° ottobre 2009, durante il quale gli interessati hanno facoltà di presentare alle Amministrazioni competenti le denunce secondo la normativa previgente Sportelli polifunzionali).
Le Camere di Commercio hanno predisposto il sito internet www.registroimprese.it , dove sono pubblicate tutte le informazioni utili e il software applicativo gratuito per compilare e spedire le comunicazioni uniche.
Alla ricezione delle comunicazioni, il Registro delle imprese rilascia una ricevuta che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività, se ne sussistono i presupposti di legge.
Per utilizzare Comunicazione unica, l’utente deve essere in possesso di:
1. firma digitale;
2. accreditamento in Telemaco (sistema informatico delle Camere di commercio);
3. casella di posta elettronica certificata (PEC).
Non è previsto l’utilizzo della comunicazione unica:
* per le nuove iscrizioni di soggetti che non sono imprese i quali possono utilizzare la denuncia di iscrizione on line sul sito www.inail.it Punto cliente;
* per i soggetti con polizze speciali che continueranno ad inviare le comunicazioni tramite i canali in uso attualmente (denuncia cartacea a qualsiasi Sede INAIL).
Il costo dell’assicurazione, chiamato premio, è a carico del datore di lavoro, dell’ artigiano o del lavoratore autonomo dell’agricoltura.
Per i lavoratori dipendenti il premio si calcola sulla base delle retribuzioni e della pericolosità della lavorazione svolta.
In particolare:
* per gli artigiani, fermo restando che il calcolo tiene conto della pericolosità della lavorazione svolta, si fa riferimento alla retribuzione minima annua imponibile agli effetti contributivi;
* per i medici liberi professionisti possessori di apparecchi RX il premio si calcola in relazione al tipo di apparecchio e alla quantità delle sostanze radioattive in uso.
Per i lavoratori parasubordinati, il premio ordinario è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente. L’obbligo del versamento del premio è in ogni caso a carico del committente.
I datori di lavoro che svolgono le lavorazioni previste nell’allegato n. 8 al Testo Unico di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell’articolo n. 153 del citato Testo Unico (come modificato dall’art. 10 della legge 27 dicembre 1975 n. 780) – oltre al premio per gli infortuni – un premio supplementare per il rischio di silicosi e di asbestosi.
L’attuale tabella dei tassi per la determinazione di tale premio, nonché le relative Modalità di applicazione sono state approvate con D.M. 20.6.1988, su delibera del C.d.A. del 18.5.1988.
Il premio in parola viene calcolato in relazione all’incidenza dei salari specifici degli operai esposti ad inalazione di silice libera o di amianto – in concentrazione tale da determinare il rischio – sulle retribuzioni (generali) erogate a tutti gli operai dello stesso stabilimento, opificio, cantiere, etc..
Nel calcolo del rapporto di incidenza sono considerate retribuzioni specifiche quelle afferenti alle giornate di paga dei dipendenti adibiti alle lavorazioni morbigene, anche nel caso in cui detta adibizione sia limitata a parte della giornata stessa.
Alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Corte Costituzionale, il premio supplementare medesimo è dovuto unicamente nella ipotesi in cui risulti accertato in concreto che, a causa dell’effettuazione delle suddette opere, si verifichi nell’ambiente di lavoro una dispersione di silice libera o di amianto in concentrazione non inferiore a quella idonea – in base alle vigenti disposizioni – a determinare, per il personale addetto, il rischio effettivo (e non già presunto) di contrarre la silicosi, o l’asbestosi.
Per la valutazione del rischio e la determinazione dell’incidenza di cui sopra, è necessario che il datore di lavoro, ad integrazione della denuncia dei lavori, fornisca all’Inail tutti gli elementi necessari.
Anche per la determinazione del premio supplementare è previsto un tasso medio che può oscillare in aumento o in diminuzione. L’oscillazione è stabilita entro il limite del 35% e precisamente: fino al 10%, in rapporto all’entità intrinseca del rischio; fino al 25%, per l’attuazione di misure di igiene e di prevenzione.
Avverso i provvedimenti concernenti la suddetta oscillazione, il datore di lavoro può proporre ricorso alla Sede dell’Inail territorialmente competente. In relazione, invece, all’obbligo assicurativo per la silicosi e l’asbestosi, il ricorso andrà presentato alla competente Direzione provinciale del lavoro.
Autoliquidazione premi e contributi associativi
Con l’autoliquidazione del premio, il datore di lavoro, entro il 16 febbraio di ogni anno:
* dichiara le retribuzioni pagate nell’anno precedente;
* calcola il premio anticipato sulle retribuzioni corrisposte l’anno precedente, detraendo eventuali agevolazioni contributive;
* paga la somma dovuta all’INAIL, data dal premio anticipato e dall’eventuale conguaglio relativo all’anno precedente, in unica soluzione oppure in forma rateale, utilizzando il “Modello di pagamento unificato – F24″, che consente di compensare direttamente debiti e/o crediti nei confronti di più enti pubblici.
Per agevolare queste operazioni, l’INAIL mette a disposizione sul suo sito Internet (www.inail.it, sezione Punto Cliente), i seguenti servizi informatici:
* Servizio di visualizzazione e stampa delle basi di calcolo.
* Servizio di richiesta e ricezione delle basi di calcolo in formato elettronico.
* Servizio di “Invio telematico dichiarazione salari”.
* Servizio “AL.P.I. on line” (AutoLiquidazione Premi INAIL online), che consente, mediante collegamento diretto con il sito internet dell’INAIL, di calcolare i premi, compilare le denunce retributive ed inviarle in via telematica.
Le dichiarazioni delle retribuzioni possono essere presentate, in via telematica, entro il 16 marzo, ferma restando la scadenza dei pagamenti al 16 febbraio.